In Italia, il trasferimento di un bene immobile verso criptovaluta è da qualificarsi come vendita e non come permuta. Il Codice civile afferma che il debito sorto da una compravendita genera un debito in valuta e in base all’art. 1277 c.c. i debiti definiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato. […]
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